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STATUTO
TITOLO I° DENOMINAZIONE, MISSIONE, OBBIETTIVI,
AMBITI DI ATTIVITA’ E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
TITOLO II° - MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Capitolo Primo - Socio Ordinario
Capitolo Secondo - Socio Collaboratore
Capitolo Terzo - Membro Aderente
Capitolo Quarto - Sulla condizione del Socio Ordinario, Collaboratore e dell'Aderente
Capitolo Quinto - Socio Onorario
TITOLO III° - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
SEZIONE A – Organi di Governo
Capitolo Primo - Il Consiglio
Capitolo Secondo - La Giunta di Governo
Capitolo Terzo - Il Presidente
SEZIONE B – Organo Consultivo
Capitolo Unico - Il Comitato Scientifico
SEZIONE C – Organo di Controllo
Capitolo Unico - Il Collegio dei Revisori dei Conti
TITOLO IV° - ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI DELL’ASSOCIAZIONE
Capitolo Primo - Responsabilità Operative
Capitolo Secondo - Gli Strumenti dell’Associazione
TITOLO V° - GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIO
TITOLO VI° - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
TITOLO VII° - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
DISPOSIZIONE ADDIZIONALE
TITOLO I°
DENOMINAZIONE, MISSIONE, OBBIETTIVI, AMBITI DI ATTIVITA’ E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
Articolo 1 – Denominazione
Con la denominazione “RETE – Associazione per la Collaborazione tra Porti e Città” viene costituita una associazione, senza scopo di lucro, con personalità giuridica propria e indipendente dai membri che la costituiscono, con piena capacità di operare per l’ottenimento dei suoi fini, nei termini concessi dalla Legge e dal presente Statuto.
Articolo 2 – Nazionalità e Carattere
1. La “RETE – Associazione per la Collaborazione tra Porti e Città” (d’ora in avanti la RETE o l’Associazione) ha il suo domicilio sociale e fiscale presso la sede del Centro Internazionale Città d’Acqua, San Polo – 2605 – 30125 VENEZIA (Italia).
2. L’Associazione, per motivo del suo domicilio sociale e fiscale, ha nazionalità italiana e sarà regolata, oltre che da questo Statuto e dalle norme approvate dagli organi di governo dell’Associazione, dalle disposizioni contenute nel Codice Civile italiano, in materia di associazioni.
3. L’Associazione, pur essendo regolata amministrativamente dalla normativa prevista dalla legislazione italiana, ha carattere internazionale.
4. Con indipendenza dal suo domicilio sociale, la RETE potrà disporre, per la realizzazione delle sue attività, di sedi operative, situate in altri luoghi, anche al di fuori dei confini nazionali italiani.
Articolo 3 – Missione e Obbiettivi
1. La missione dell’Associazione è di costruire una rete internazionale di città portuali e di porti, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli dell’Europa meridionale e mediterranea e dell’America Latina, per sviluppare e migliorare le reciproche relazioni e la mutua collaborazione, al fine di conseguire uno sviluppo equilibrato e qualificato degli ambiti urbani e portuali.
2. Gli obbiettivi dell’Associazione riguardano la promozione, lo sviluppo e la realizzazione di programmi, progetti, attività e iniziative di formazione, studio, ricerca e diffusione che favoriscano:
a) La cooperazione tra le amministrazioni portuali e quelle locali, regionali e statali, così come i soggetti pubblici e privati interessati.
b) La migliore integrazione dei porti nei loro contesti territoriali, economici, sociali, culturali e ambientali.
c) La prosperità e il miglioramento della qualità della vita delle città portuali.
3. In questo quadro di obbiettivi, le finalità dell’Associazione sono indirizzate a:
a) La promozione della reciproca conoscenza, relativa allo sviluppo delle aree portuali e delle zone urbane contigue o relazionate alle attività portuali.
b) L’aiuto ad ogni iniziativa tesa al miglioramento delle relazioni tra porto e città e al superamento delle difficoltà che ostacolano l’intesa e la collaborazione.
c) La definizione di iniziative e di strumenti per supportare l’attività di porti e città portuali, in particolare di piccole e medie dimensioni, per la riqualificazione dei propri fronti d’acqua e dei loro patrimoni culturali.
d) L’organizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento delle persone interessate nei temi propri dell’Associazione.
e) Lo sviluppo del dibattito teorico, lo scambio di informazioni, la presentazione degli esiti concreti di interventi già realizzati, il confronto sui risultati ottenuti, al fine di proporre criteri e parametri da impiegare per interventi futuri.
Articolo 4 – Attività
1. Per conseguire gli obbiettivi dichiarati nell’articolo precedente, l’Associazione realizzerà le proprie attività secondo tre principali linee di azione:
a- Costituirsi in piattaforma di accesso alla conoscenza più avanzata nei distinti campi e discipline vincolate alla problematica delle città portuali e della loro relazione con il porto.
b- Configurarsi come osservatorio permanente della dinamica delle città portuali, da cui effettuare un monitoraggio e una valutazione delle iniziative da esse intraprese.
c- Definirsi come attivo laboratorio nel quale, al più alto livello, stimolare la produzione, l’analisi e la divulgazione di nuove idee capaci di ispirare realizzazioni innovatrici nell’ambito delle città portuali.
2. In tale ottica, l’Associazione svolgerà, tra le altre, le seguenti attività:
a- Sviluppare tutte quelle iniziative volte a far migliorare la relazione porto-città, con particolare riguardo ai membri dell’Associazione.
b- Organizzare convegni, corsi, seminari e incontri per la stessa Associazione o in collaborazione con altre associazioni o istituzioni, anche a scala internazionale.
c- Pubblicare la rivista periodica Portus, che illustrerà le attività dell’Associazione.
d- Promuovere la pubblicazione di contributi di carattere scientifico, relativi ai temi attinenti le finalità dell’Associazione.
e- Curare la pagina web della RETE.
f- Svolgere qualsiasi altra attività che, in forma diretta o indiretta, possa avere una relazione con le precedenti e che comunque contribuisca a perseguire le finalità dell’Associazione.
3. In tale ambito l’Associazione potrà partecipare o costituire altre organizzazioni incluse società di capitali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Articolo 5 – Modello di Organizzazione
1. La struttura organizzativa dell’Associazione si basa sul modello tipo ‘rete’, che si configura come un complesso di nodi interconnessi, formato a partire dai propri Soci.
2. Il modello organizzativo è basato sull’interazione, la flessibilità e la decentralizzazione, al fine di favorire il protagonismo dei singoli nodi per stimolare l’innovazione e la capacità di adattarsi alle necessità di un contesto caratterizzato da continui mutamenti.
3. L’architettura di questo modello organizzativo si appoggia ad un nodo matrice, costituito dal Centro Internazionale Città d’Acqua di Venezia, dai nodi locali, i Soci e dai Nodi Avanzati le cui caratteristiche sono definite dall’art. 33 di questo Statuto.
Articolo 6 – Durata
L’Associazione si costituisce a tempo indefinito; si scioglierà per volontà del Consiglio della RETE, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
TITOLO II° - MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 7 – Membri della RETE
1. Possono far parte della RETE:
a- Le Amministrazioni Locali e Regionali delle città portuali o altri organi con competenza nella organizzazione e gestione del territorio urbano e litorale.
b- Le Autorità Portuali o altri organismi di gestione e amministrazione dei porti;
c- Entità scientifiche, di ricerca e accademiche, che abbiano come interesse di studio i diversi aspetti della relazione dei porti con le città e delle comunità affini;
d- Persone fisiche e giuridiche, entità pubbliche o private interessate ai temi della relazione dei porti con le città e delle comunità confinanti;
2. L’ Associazione è composta dalle seguenti categorie di Socio:
• Ordinario
• Collaboratore
• Onorario
3. All’Associazione può prendere parte l’Aderente, secondo le modalità definite nell’articolo 10 del presente Statuto.
Capitolo Primo
Socio Ordinario
Articolo 8 –Socio Ordinario
1. Il Socio Ordinario è quell’entità, pubblica o privata, o persona fisica, di qualsivoglia nazionalità che, rispettando le condizioni stabilite nel presente statuto, assume gli obbiettivi dell’Associazione, rispettando le norme del suo Statuto; esso si impegna a sostenere l’Associazione culturalmente e organizzativamente, con la realizzazione delle attività definite dallo Statuto e dagli organi di governo della RETE.
2. Il Socio Ordinario gode dei seguenti diritti:
a- Designare un rappresentante nel Consiglio della RETE, con diritto a 3 voti.
b- Eleggere ed essere eletto dagli organi di RETE che abbiano carattere elettivo. Nel caso di persone giuridiche, tali incarichi saranno esercitati dai rappresentanti nominati dai Soci.
c- Partecipare a pieno diritto alle iniziative organizzate dalla RETE.
d- Proporre la realizzazione di iniziative da organizzare dalla RETE.
e- Sviluppare, individualmente o in collaborazione con altri soci, iniziative nell’ambito di RETE.
f- Proporre la creazione di nodi locali, assicurandone lo sviluppo e la promozione.
g- Ricevere una quantità di copie, stabilita dalla Giunta di Governo per ogni numero della rivista Portus, e di tutte le pubblicazioni edite o promosse dall’Associazione.
h- Disporre di spazi informativi sull’attività del proprio ente nella rivista Portus, nel formato e dimensione definiti dalla Giunta di Governo.
i- Disporre di un link nella pagina web di RETE con quella del proprio ente, e pubblicare sul sito web dell’Associazione, con modalità definite dalla Giunta di Governo, notizie e contributi sull’attività del proprio ente.
j- Poter consultare gli studi sviluppati, affidati e promossi da RETE.
3. Costituiscono doveri dei soci ordinari:
a- Rispettare e far rispettare il presente Statuto.
b- Osservare le disposizioni, le norme e le deliberazioni approvate dagli organi di governo dell’Associazione.
c- Partecipare alle riunioni degli organi per i quali sia stato designato un rappresentante o per il quale sia stato eletto.
d- Contribuire allo sviluppo delle attività e al sostentamento economico dell’Associazione, con il versamento di una quota annuale, la cui quantità, scadenza e modalità saranno definite dagli organi di RETE, con l’eccezione prevista nella Prima Disposizione Addizionale.
e- Favorire la diffusione delle attività e degli strumenti dell’Associazione.
Capitolo Secondo
Socio Collaboratore
Articolo 9 – Socio Collaboratore
1. Il Socio Collaboratore è quell’entità, pubblica o privata, o persona fisica, di qualsivoglia nazionalità, che rispettando le condizioni stabilite nel presente statuto, assume gli obbiettivi dell’Associazione, rispettando le norme del suo Statuto; esso si impegna a partecipare alle iniziative dell’Associazione e a sviluppare le sue attività.
2. Il Socio Collaboratore gode dei seguenti diritti:
a- Designa un rappresentante nel Consiglio della RETE, con diritto di 1 voto.
b- Eleggere ed essere eletto dagli organi di RETE che abbiano carattere elettivo, con le limitazioni previste dall’articolo 21, n°1, del presente Statuto. Nel caso di persone giuridiche, tali incarichi saranno esercitati dai rappresentanti nominati dal socio.
c- Partecipare a pieno diritto alle iniziative organizzate dalla RETE.
d- Sviluppare, individualmente o in collaborazione con altri soci, iniziative nell’ambito di RETE.
e- Proporre la realizzazione di iniziative da organizzare con RETE.
f- Ricevere una quantità di copie, stabilita dalla Giunta di Governo per ogni numero della rivista Portus, e di tutte le pubblicazioni edite o promosse dall’Associazione. g- Disporre di spazi informativi sull’attività del proprio ente nella rivista Portus, nel formato e dimensione definite dalla Giunta di Governo.
h- Disporre di un link nella pagina web di RETE con quella del proprio ente, e pubblicare sul sito web dell’Associazione, con modalità definite dalla Giunta di Governo, notizie e contributi sull’attività del proprio ente.
i- Poter consultare gli studi sviluppati, affidati e supportati da RETE.
j- Associarsi a un Socio Ordinario per la creazione, promozione e attuazione di un Nodo Locale.
3. Costituiscono i doveri dei soci collaboratori:
a- Rispettare e far rispettare il presente Statuto.
b- Osservare le disposizioni, le norme e le deliberazioni approvate dagli organi di governo dell’Associazione.
c- Partecipare alle riunioni degli organi per i quali sia stato designato un rappresentante o per i quale sia stato eletto.
d- Contribuire allo sviluppo delle attività e al sostentamento economico dell’Associazione, con il versamento di una quota annuale, la cui quantità, scadenza e modalità saranno definite dagli organi di RETE.
e- Favorire la diffusione delle attività e degli strumenti dell’Associazione.
Capitolo Terzo
Aderente
Articolo 10 – Aderente
1. Potranno essere Aderenti persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, come istituti scientifici e di ricerca, o società private coinvolte nel settore, di qualsiasi nazionalità che, rispettando le condizioni stabilite nel presente Statuto, assumano gli obbiettivi dell’Associazione e si impegnino a partecipare alle attività della stessa.
2. Non potranno richiedere l’adesione come Aderenti quelle figure giuridiche pubbliche che, per loro natura, possano avere la condizione di Socio Ordinario o Collaboratore come:
- Autorità Portuali e organizzazioni ad esse collegate.
- Amministrazioni Locali e organizzazioni ad esse collegate.
3. Gli Aderenti della RETE avranno i seguenti diritti e doveri:
a. Potranno assistere alle riunioni del Consiglio dell’Associazione, senza diritto di voto
b. Non potranno formar parte degli organi di governo
c. Gli Aderenti riceveranno, dopo che la loro adesione venga formalizzata, per ogni numero della rivista PORTUS, un esemplare se sono persone fisiche, e due esemplari se sono figure giuridiche.
d. Gli Aderenti avranno diritto a una riduzione del 50% sulla quota di iscrizione agli eventi organizzati da RETE come corsi, giornate di studio e seminari, applicabile alla partecipazione di una persona qualora il l’Aderente sia una persona fisica o a due qualora l’Aderente sia una figura giuridica.
Capitolo Quarto
Sulla condizione del Socio Ordinario, Socio Collaboratore o Aderente
Articolo 11 – Requisiti per acquisire la condizione di Socio Ordinario, Socio Collaboratore o Aderente
Per acquisire la condizione di Socio Ordinario, Socio Collaboratore o Aderente
si dovrà osservare la seguente procedura:
a- Richiedere l’adesione, per iscritto alla Giunta dell’Associazione, segnalando il livello della propria partecipazione.
b- Accettare i principi fondamentali di RETE e le disposizioni previste nel presente Statuto.
c- Versare la quota di adesione all’Associazione, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione della Giunta.
Articolo 12 – Perdita della condizione di Socio Ordinario, Socio Collaboratore o Aderente
La condizione di Socio Ordinario, Socio Collaboratore o Aderente si perde:
a- Per volontà propria, formalizzata per iscritto, con un preavviso di 90 giorni rispetto l’inizio dell’esercizio annuale, rispettando i termini previsti dal presente Statuto. Gli avvisi di recesso che perverranno in sede dell’Associazione dopo questo termine implicheranno comunque il versamento della quota annuale relativa all’esercizio corrispondente.
b- Per decisione del Consiglio, su proposta della Giunta, motivata dall’inosservanza dello Statuto e delle decisioni assunte dagli organi di governo dell’Associazione.
c- Per il mancato versamento della quota, in riferimento alle scadenze definite dagli organi di governo.
d- Per morte, insolvenza, estinzione o fallimento dell’istituzione o dell’ente.
Capitolo Quinto
Socio Onorario
Articolo 13 – Socio Onorario
1. Il Socio Onorario è quell’entità pubblica o privata, o persona fisica, di qualsivoglia nazionalità che, per essersi significativamente distinta negli ambiti delle finalità perseguite da RETE, siano ammessi come tali dal Consiglio, su proposta della Giunta di Governo.
2. Le persone giuridiche, pubbliche o private, che siano Soci Onorari dovranno designare un proprio rappresentante nel Consiglio.
3. I rappresentanti dei Soci che abbiano esercitato l’incarico di Presidente o Vicepresidente, e tutte quelle persone che abbiano esercitato un incarico di rilevanza all’interno dell’Associazione, come i Direttori del Comitato Scientifico o i Direttori della rivista PORTUS, acquisiranno la condizione personale di Socio Onorario al termine del proprio incarico.
4. I Soci Onorari godono dei seguenti diritti:
a. Partecipare alle riunioni del Consiglio di RETE, senza diritto di voto
b. Ricevere un esemplare della rivista Portus e delle pubblicazioni edite o promosse dalla RETE.
c. Partecipare alle attività organizzate dalla RETE, senza pagare la quota di iscrizione.
5. Costituiscono doveri dei Soci Onorari:
a. Rispettare le norme e le decisioni approvate dagli organi competenti di RETE
TITOLO III° - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 14 – Organi dell’Associazione
1. Il governo, la direzione, la gestione, l’amministrazione e la rappresentanza dell’Associazione fanno capo, per le specifiche competenze e facoltà previste, ai seguenti organi:
A- Organi di Governo
- Il Consiglio
- La Giunta di Governo
- Il Presidente
B- Organo Consultivo
- Il Comitato Scientifico
C- Organo di Controllo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutti gli incarichi dell’Associazione saranno svolti a titolo gratuito.
SEZIONE A
ORGANI DI GOVERNO
Capitolo Primo
Il Consiglio
Articolo 15 – Natura del Consiglio della RETE
Il Consiglio della RETE (d’ora in avanti il ‘Consiglio’), composto da tutti i Soci e nel pieno uso dei propri diritti, è l’organo supremo dell’Associazione, con piena facoltà di deliberazione e decisione.
Articolo 16 – Carattere del Consiglio
1. Il Consiglio potrà riunirsi in sessioni Ordinarie e Straordinarie.
2. Il Consiglio si riunirà con carattere ordinario almeno una volta all’anno, su convocazione del suo Presidente. Tale riunione dovrà essere convocata alla chiusura del primo semestre con il fine di approvare la relazione e il bilancio dell’anno antecedente, il piano delle attività e il preventivo di spesa dell’anno in corso.
3. Il Consiglio si riunirà con carattere straordinario, sempre in accordo con il Presidente o la Giunta; si potrà riunire inoltre su richiesta di un numero di Soci pari almeno a una terza parte degli aventi diritto di voto,, con indicazione degli argomenti da trattare. In quest’ultimo caso, il Presidente dovrà convocarlo entro un mese dalla data della richiesta.
Articolo 17 – Convocazioni
1. La convocazione del Consiglio dovrà essere effettuata per iscritto, specificando il carattere della stessa, il luogo della riunione, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno, con un preavviso di almeno 20 giorni. Saranno valide le convocazioni effettuate per via telematica.
2. Il Consiglio sarà validamente costituito quando parteciperanno, presenti o rappresentati, in prima convocazione almeno la metà dei suoi Soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti.
3. Sarà valida la rappresentanza per partecipare al Consiglio, effettuata per iscritto a favore di un altro Socio, o per rappresentanti legalmente previsti dalle istituzioni che formano la RETE.
4. Per decisione della Giunta di Governo, potranno essere invitate alle riunioni del Consiglio, senza diritto al voto, tutte quelle persone o enti che, esercitando determinate funzioni in seno all’Associazione, si considerano necessarie a tali riunioni.
Articolo 18 – Adozione delle Decisioni
1. Le decisioni del Consiglio vengono adottate, salvo nei casi previsti al punti 2 dell’articolo 19 del presente Statuto, a maggioranza semplice dei votanti presenti e validamente rappresentati.
2. In caso di parità, deciderà il voto del Presidente.
3. Le decisioni del Consiglio, adottate secondo lo Statuto, obbligano tutti i Soci, inclusi gli assenti e i contrari, al loro rispetto.
Articolo 19 – Funzioni
1. Sono compiti del Consiglio:
a- Approvare la Relazione annuale delle attività svolte dall’Associazione, presentato dalla Giunta.
b- Approvare il Bilancio consuntivo annuale presentato dalla Giunta.
c- Approvare il Piano di Attività dell’esercizio successivo, presentato dalla Giunta.
d- Approvare, su proposta della Giunta di Governo, l’ammontare delle quote annuali dei Soci e Aderenti, con l’eccezione prevista nella Prima Disposizione Addizionale.
e- Approvare il Preventivo annuale delle spese e delle entrate per l’esercizio seguente, presentato dalla Giunta.
f- Eleggere, i Vice-Presidente e i membri della Giunta.
g- Ratificare l’ammissione e decidere l’esclusione dei Soci Ordinari, Soci Collaboratori e Aderenti, su proposta della Giunta.
h- Nominare i Soci Onorari, su proposta della Giunta.
i- Ratificare i componenti del Comitato Scientifico e il Direttore.
j- Nominare, nella stessa persona, il Segretario del Consiglio e della Giunta, su proposta del Presidente.
k- Nominare, nel caso, i tre membri del Collegio dei Revisori, su proposta della Giunta di Governo.
l- Approvare la costituzione dei Nodi Locali, nei termini indicati nell’articolo 33, su proposta della Giunta.
m- Tutte le materie che gli rimetta la Giunta e qualunque altra relazionata con il buon andamento dell’Associazione.
2. Con voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti o validamente rappresentati e aventi diritto al voto, e sempre, comunque, con la presenza almeno della metà dei Soci aventi diritto al voto, il Consiglio deciderà anche in merito a:
a- Modificazioni statutarie.
b- Cambio della denominazione dell’Associazione.
c- Scioglimento dell’Associazione.
d- Approvare gli accordi di federazione, associazione o unione con altre organizzazioni, proposti dalla Giunta.
Articolo 20 – Conduzione e Verbalizzazione delle Riunioni del Consiglio
1. I lavori del Consiglio sono diretti dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vice-Presidente. Nel caso di compresenza di ambo i Vice-Presidente, la decisione verrà presa da quel Vice Presidente al cui paese corrisponderà il successivo turno di Presidenza.
2. Il Segretario redigerà il verbale di ogni riunione del Consiglio. I verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario, e saranno approvati nella seguente riunione del Consiglio.
3. Se la riunione del Consiglio si terrà in varie sessioni, verrà redatto un unico verbale che raccoglierà gli esiti di tutte queste sessioni.
Capitolo Secondo
La Giunta di Governo
Articolo 21 – Composizione
1. L’Associazione è diretta dalla Giunta di Governo (d’ora in avanti la ‘Giunta’), organo esecutivo di RETE, che sarà composta dal Presidente, due Vice-Presidente da un numero di 5 Consiglieri, tutti eletti dal Consiglio in rappresentanza dei Soci, e dei membri di diritto. Almeno un consigliere potrà essere eletto in rappresentanza dei Soci Collaboratori.
2. La Presidenza e le due Vice-Presidenze saranno ricoperte da rappresentanti dei tre paesi maggiormente rappresentati nell’Associazione al momento delle elezioni. Questi paesi rispetteranno un turno di rotazione periodica biennale dei loro incarichi.
3. Nel caso delle persone giuridiche, gli incarichi saranno tenuti dalle persone nominate dai soci come propri rappresentanti.
4. Nella composizione della Giunta dovranno essere presenti i paesi con il maggior numero di Soci, in proporzione alla rappresentanza in essere al momento delle elezioni.
5. Fanno inoltre parte della Giunta, senza diritto di voto, il Segretario e il Direttore del Comitato Scientifico.
6. Il Presidente del Consiglio della RETE lo sarà anche della Giunta.
7. Il mandato dei componenti della Giunta avrà una durata di 2 anni, rinnovabile nel caso dei Consiglieri e del Vicepresidente a cui non corrisponda il turno di presidenza, potendo i presidenti che lasciano il loro incarico presentarsi come Vicepresidente o Consigliere di Giunta.
8. In caso di vacanza tra i membri della Giunta, la stessa Giunta potrà designare uno dei rappresentanti dei Soci appartenenti al paese della persona vacante in Giunta, fino alla fine del mandato, avendo cura di informare di ciò il Consiglio, nella sua prima riunione utile, per la necessaria ratifica.
9. Nel caso in cui la vacanza si riferisca al rappresentante di uno dei soci che ricoprono un incarico nella Giunta, e non al socio stesso, sarà lo stesso socio che nominerà un suo nuovo rappresentante, che ricoprirà l’incarico corrispondente fino al rinnovo degli incarichi. Il Consiglio sarà informato di tale situazione, ma non sarà necessaria una sua ratifica.
Articolo 22 – Elezione del Presidente, dei Vice-Presidente e dei Consiglieri della Giunta
1. L’elezione, da parte del Consiglio, del Presidente, dei Vice-Presidente e dei Consiglieri della Giunta avviene contestualmente, sulla base di liste chiuse, presentate al Segretario con indicazione del nome di ognuno dei componenti e relativo incarico (Presidenza, Vice-Presidenze, Consiglieri). Le liste rispetteranno il turno di rotazione della presidenza e saranno rappresentative dei vari paesi aderenti all’Associazione al momento delle elezioni.
2. Sarà eletto il Presidente, i Vice-Presidente e i membri della Giunta della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
3. In caso che sia presentata un’unica lista, questa sarà eletta automaticamente, senza che sia necessario procedere alla votazione.
Articolo 23 – Funzioni
1. La Giunta è l’organo esecutivo dell’Associazione.
2. Sono di competenza della Giunta:
a- Programmare e dirigere le attività dell’Associazione.
b- Condurre la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
c- Sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti la Relazione sulle attività e il Bilancio annuale dell’Associazione, prima di presentarli al Consiglio.
d- Elaborare e sottoporre all’approvazione del Consiglio il Piano annuale delle Attività e il Preventivo delle spese e delle entrate, così come la Relazione sulle attività svolte e il Bilancio consuntivo, una volta verificati del Collegio dei Revisori.
e- Proporre al Consiglio l’ammontare delle quote annuali di adesione all’Associazione.
f- Proporre al Consiglio i nominativi dei tre rappresentanti della Commissione dei Revisori dei Conti.
g- Designare i membri del Comitato Scientifico.
h- Designare il Direttore del Comitato Scientifico.
i- Definire le modalità di diffusione della Rivista Portus.
j- Creare le Commissioni di lavoro che si ritengono opportune.
k- Decidere l’ammissione e proporre l’esclusione dei Soci e Aderenti, al Consiglio, eccetto che per i Soci Onorari.
l- Proporre al Consiglio la nomina dei Soci Onorari.
m- Proporre al Consiglio la costituzione dei Nodi Locali.
n- Definire la politica editoriale di RETE.
o- Raggiungere accordi con i soci o contrattare, rispettando il preventivo annuale approvato, persone o organismi necessari per il buon funzionamento dell’Associazione.
p- Nominare il Direttore della Rivista Portus.
q- Proporre al Consiglio la partecipazione in altre organizzazioni o società di capitali, relazionate con le finalità della RETE.
r- Adottare tutti quei provvedimenti, anche d’urgenza, che non possono attendere fino alla riunione del Consiglio, dovendo comunque informarlo nella prima riunione utile.
s- Esercitare le altre funzioni previste nel presente Statuto e svolgere le funzioni attribuite dal Consiglio.
t- Qualunque altra funzione che sia necessaria per il conseguimento dei fini della RETE e che non sia espressamente attribuita al Consiglio. Articolo 24 – Riunioni della Giunta di Governo
1. La Giunta è convocata dal Presidente, con avviso scritto, inviato dal Segretario, anche per via telematica, almeno 10 giorni prima della sua riunione. La convocazione indicherà espressamente il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno.
2. I Membri della Giunta potranno suggerire i temi specifici da introdurre nell’Ordine del Giorno.
3. La Giunta è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente. Trascorsa mezz’ora dalla convocazione, si considererà validamente costituita la Giunta, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti, sempre che vi assista il Presidente.
4. Le decisioni sono valide quando sono assunte a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati, essendo un membro un voto; in caso di parità vale il voto del presidente.
5. La Giunta si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l’anno. Si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno i due terzi dei suoi componenti, evidenziando l’ordine del giorno; in questo caso la riunione dovrà essere convocata entro un mese dalla sua richiesta.
6. I Membri della Giunta di Governo, nel caso di impossibilità ad assistere a una riunione, potranno delegare il proprio voto ad un altro membro della Giunta, potendo peraltro inviare un proprio rappresentante, il quale assisterà alla riunione con diritto di voto.
7. Per decisione della Giunta di Governo, potranno essere invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, tutte quelle persone o enti che, esercitando determinate funzioni in seno all’Associazione, la cui presenza si considera necessaria a tali riunioni.
Capitolo Terzo
Il Presidente
Articolo 25 – Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a Organi, Istituzioni e Enti pubblici o privati.
2. Il Presidente convoca e dirige le riunioni del Consiglio e della Giunta. In caso di vacanza o infermità assumerà le sue funzioni uno dei due Vice-Presidente. Nel caso fossero entrambi presenti, il Presidente sarà sostituito dal Vice-Presidente al cui paese corrisponderà il successivo turno di Presidenza.
3. L’incarico del Presidente avrà una durata massima di 2 anni.
Articolo 26 – Facoltà
1. Le facoltà che competono al Presidente dell’Associazione sono le seguenti:
a. Presiedere il Consiglio e la Giunta.
b. Rappresentare l’Associazione di fronte a Organismi, Istituzioni e Enti. Per questo
gli compete la firma degli accordi e dei contratti approvati dal Consiglio o dalla Giunta.
c. Proporre al Consiglio il nominativo per la carica di Segretario del Consiglio e della Giunta.
d. Presentare al Consiglio le proposte della Giunta per la loro approvazione.
e. Vistare e firmare la corrispondenza di RETE destinata a qualsiasi ente e organizzazione.
f. Dirigere i dibattiti e le riunioni organizzate dall’Associazione.
2. Il Presidente potrà delegare ad altri membri del Consiglio quelle sue facoltà che ritenga necessarie per il miglior funzionamento della RETE.
SESSIONE B: ORGANO CONSULTIVO
CAPITOLO I
IL COMITATO SCIENTIFICO
Articolo 27 – Natura e composizione
1. Il Comitato Scientifico è l’Organo Consultivo di RETE formato da esponenti di rinomata esperienza nel campo della relazione porto-città, il cui numero di componenti, non fisso, è designato dalla Giunta.
2. Il Comitato Scientifico sarà coordinato da un Direttore che dirigerà il lavoro di questo organo seguendo le direttive ricevute dalla Giunta. La nomina di tale incarico sarà decisa dalla Giunta di Governo su proposta dei membri del Comitato Scientifico. Il Direttore parteciperà alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
3. Il lavoro dei membri del Comitato Scientifico non sarà retribuito.
Articolo 28 – Funzioni
4. Il Comitato Scientifico ha la funzione di consigliare e orientare la Giunta di Governo nella definizione delle linee strategiche dell’attività dell’Associazione, sia dal punto di vista scientifico che della ricerca.
In concreto, ha il compito di consigliare l’Associazione nelle seguenti questioni:
a- Selezionare i temi di interesse relativi alla problematica porto-città che devono essere oggetto di attenzione prioritaria per l’Associazione.
b- Redigere il Piano delle Attività.
c- Organizzare le attività di formazione e ricerca.
d- Selezionare e valutare i progetti di ricerca.
e- Selezionare specialisti e esperti per conferenze, lezioni di carattere accademico, per la partecipazione a congressi, incontri e dibattiti, per la redazione di articoli, studi o lavori di ricerca, etc o qualsiasi altro tipo di attività promossa e o partecipata da RETE.
f- Partecipazione dell’Associazione a conferenze, incontri e seminari.
g- Selezionare centri di ricerca e studio che, per prestigio, esperienza e alto livello di qualificazione possano essere di supporto alla Associazione per la realizzazione di compiti concreti di ricerca e formazione.
h- Tutto ciò che gli venga conferito dalla Giunta.
SECIONE C: ORGANO DI CONTROLLO
CAPITOLO UNICO
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Articolo 29 – Natura e composizione
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà costituito da tre membri nominati dal Consiglio, su proposta della Giunta di Governo.
2. Ogni uno dei membri rappresenterà uno dei tre paesi con maggior numero di rappresentanti nel Consiglio.
Articolo 30 – Funzioni
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti controllerà ogni anno la gestione economica dell’Associazione e approverà i processi e i procedimenti amministrativi della gestione medesima.
2. Il Collegio dei Revisori dovrà studiare la contabilità dell’Associazione e stendere una relazione di accompagnamento alla Relazione sul Bilancio di esercizio, da presentare alla Giunta e al Consiglio.
TITOLO IV° - ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI DELL’ASSOCIAZIONE
Capitolo Primo
Responsabilità Operative
Articolo 31 – I Vice-Presidente
1. I Vicepresidenti hanno l’incarico di sostituire il Presidente, in caso di assenza, vacanza, impedimento o infermità, così come di assisterlo nell’esercizio delle funzioni dell’Associazione nei termini stabiliti dalla Giunta.
2. Nelle situazioni sopra indicate, qualora fossero presenti entrambi i Vicepresidenti, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente al cui paese corrisponderà il seguente turno di Presidenza
3. In caso di sostituzione del Presidente, il Vice-Presidente che lo sostituisce manterrà gli stessi diritti e doveri del Presidente.
Articolo 32 – Il Segretario
1. Una stessa persona, nominata dal Consiglio, su proposta del Presidente, svolgerà i compiti di Segretario del Consiglio e della Giunta.
2. Le funzioni del Segretario potranno essere esercitate da qualsiasi socio, rappresentante o suo impiegato, così come da persone fisiche con qualità professionale sufficiente e legalmente riconosciuta per esercitare tali funzioni.
3. Il Segretario parteciperà alle riunioni della Giunta senza diritto di voto.
4. Sarà compito del Segretario redigere e firmare i verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta e inviare, con il visto del Presidente, certificati relativi agli accordi e i documenti contenuti nei libri dell’Associazione.
Articolo 33 – I Nodi Avanzati
1. I Nodi avanzati sono centri operativi, promossi da uno o più soci della RETE, nei quali si sviluppano attività di carattere formativo, di studio, ricerca e divulgazione, promosse come iniziativa della RETE o del proprio Nodo, sotto la supervisione dell’Associazione.
2. La costituzione del Nodo Avanzato dovrà essere approvata dal Consiglio, su proposta della Giunta.
3. Il Socio o un insieme di soci che intendano costituire un Nodo Avanzato, dovranno presentare una proposta che riconosca, come minimo, i seguenti punti:
- Una sede
- Un attività che sia in accordo con i fini dell’Associazione
- Una periodicità (semestrale, annuale, biennale...)
- Un gestore
4. I Nodi Avanzati saranno invitati a partecipare alle riunioni della Giunta di Governo, senza diritto di voto.
5. La condizione di Nodo Avanzato si perderà per il non adempimento dei requisiti stabiliti per la sua costituzione, definiti dal Consiglio, su proposta della Giunta di Governo.
Articolo 34 – Il Direttore della Rivista Portus
1. La Rivista Portus è la pubblicazione periodica dell’Associazione, dedicata ai temi e alle questioni che caratterizzano le sue attività. La Giunta nomina il Direttore della Rivista Portus definendo durata del mandato e condizioni della sua collaborazione.
2. Sarà compito del Direttore, proporre alla Giunta il programma annuale della pubblicazione e le iniziative per la sua promozione e diffusione.
3. Il Direttore della Rivista Portus, in relazione al suo incarico, parteciperà alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, potendo essere convocato, quando lo si consideri necessario, alle riunioni della Giunta di Governo.
Capitolo Secondo
Gli strumenti dell’Associazione
Articolo 35 – Gli Strumenti dell’Associazione
1. Per sviluppare le finalità e raggiungere gli obbiettivi della propria missione, la RETE promuoverà tutte quelle iniziative che considera opportune in ogni momento, dotandosi di mezzi e strumenti che ritiene necessari a questo fine.
2. Per favorire la promozione delle informazioni e promuovere lo scambio di notizie ed esperienze la RETE utilizza i seguenti strumenti:
a- La Rivista Portus
b- Il sito web dell’Associazione
c- I corsi di formazione e aggiornamento
d- L’organizzazione di seminari di studio e di dibattito
e- L’edizione di pubblicazioni
f- Altri strumenti che servano ai fini dell’Associazione
Articolo 36 – La Rivista Portus e la sua Redazione
1. Portus nasce come rivista semestrale in edizione plurilingue (spagnolo, portoghese, italiano e francese, con traduzione in inglese). Il suo obbiettivo è di presentare ad una vasta gamma di operatori, gli esiti delle attività dell’Associazione, delle più significative esperienze e dei progetti di sviluppo più interessanti nel campo della relazione porto-città, realizzati in ogni parte del mondo, con particolare attenzione per l’Europa e l’America Latina.
2. La Redazione della rivista PORTUS è affidata al Direttore della rivista, che assicura la sua regolare edizione così come quella di eventuali altre pubblicazioni dell’Associazione.
3. La diffusione della rivista PORTUS si realizzerà tra i soci di RETE, nei termini previsti dal seguente Statuto, alle condizioni approvate dalla Giunta.
4. L’attività svolta per l’edizione della Rivista, così come per la pubblicazione di altri prodotti editoriali sarà definita secondo le modalità stabilite dalla Giunta.
5. La Rivista potrà avvalersi del contributo di un Comitato scientifico internazionale, approvato dalla Giunta.
Articolo 37 – Il Sito Web dell’Associazione
1. Le attività e le iniziative della RETE saranno pubblicizzate sul sito web dell’Associazione.
TITOLO V° - GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIO
Articolo 38 – Preventivo annuale delle spese e delle entrate
1. Il Preventivo annuale delle spese e delle entrate definisce la distribuzione delle spese previste per l’esercizio seguente e le risorse economiche per finanziarle. Le spese previste sono quelle derivanti dal funzionamento della RETE durante l’anno solare corrispondente al Piano di Attività.
2. La presentazione del Preventivo al Consiglio compete al Presidente, a nome della Giunta, prima dell’inizio dell’esercizio corrispondente.
Articolo 39 – Il Bilancio e la Relazione sul Bilancio
1. Il Bilancio e la Relazione sul Bilancio si riferiscono al risultato economico finanziario delle attività realizzate dalla RETE durante l’anno solare precedente, concluso, specificando le spese sostenute e le risorse utilizzate.
2. La presentazione del Bilancio e della Relazione al Bilancio al Consiglio compete alla Giunta, una volta concluso l’esercizio corrispondente, previa approvazione della Giunta stessa.
3. La documentazione relativa al Bilancio consuntivo di un esercizio dovrà essere accompagnata dai documenti richiesti dalla legislazione vigente.
Articolo 40 – Approvazione del Preventivo, del Bilancio e della Relazione sul Bilancio
1. Il Preventivo annuale delle spese e delle entrate insieme al Piano di Attività, dovrà essere discusso e approvato dal Consiglio, prima dell’inizio di ogni anno solare.
2. Il Bilancio e la Relazione sul Bilancio dovranno essere discussi e approvati dal Consiglio nella prima riunione di questo organo, dopo la conclusione dell’anno solare al quale si riferiscono.
Articolo 41 – Gestione Economica e Collegio dei Revisori
1. La Giunta di Governo amministrerà i fondi della RETE, secondo i criteri e le norme definite dalla Giunta. Sarà responsabile della contabilità dell’Associazione, il cui esito verrà rendicontato nella Relazione sui conti e nel Bilancio, che saranno presentati alla Giunta e al Consiglio per la loro approvazione.
2. La Giunta presenterà al Consiglio, per l’approvazione, il Preventivo annuale delle spese e delle entrate.
Articolo 42 – Patrimonio e Risorse Economiche
Il patrimonio e le risorse economiche dell’Associazione saranno costituiti dal complesso di beni e introiti derivanti da:
a- Quote annuali di adesione all’Associazione.
b- Altre entrate, anche di carattere straordinario, provenienti dalle attività dell’Associazione.
c- Sovvenzioni provenienti da qualsiasi entità pubblica o privata.
d- Donazioni.
Articolo 43 – Responsabilità dei Membri dell’Associazione
I Membri dell’Associazione, a titolo individuale, non avranno responsabilità per gli effetti delle decisioni adottate dalla RETE.
Articolo 44 – Quote Sociali
1. L’ammontare delle quote annuali di adesione all’Associazione, distinte per categoria di Socio, dovrà essere definito dal Consiglio, su proposta della Giunta e comunicato ai Soci entro il 30 giugno di ogni anno, per l’anno seguente.
2. I Soci sono tenuti a versare la quota annuale di adesione all’Associazione entro il 31 marzo di ogni anno, direttamente alla Segreteria Organizzativa della RETE, sostenendo gli eventuali costi di versamento.
Articolo 45– Esercizio Economico e Contabile
L’esercizio economico e contabile dell’Associazione coinciderà con l’anno solare.
TITOLO VI° - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
Articolo 46 – Modifiche dello Statuto
1. Potranno proporre modificazioni dello Statuto la Giunta o un terzo dei Soci Ordinari e Collaboratori dell’Associazione.
2. La proposta di modificazione dello Statuto richiederà il voto favorevole di due terzi dei Soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati nel Consiglio, sempre che essi raggiungano almeno la metà dei Soci con diritto di voto.
Articolo 47 – Cambio della Denominazione dell’Associazione
1. La denominazione dell’Associazione potrà essere cambiata su proposta della Giunta o di un terzo Soci Ordinari e Collaboratori dell’Associazione.
2. La proposta di cambiamento della denominazione richiederà il voto favorevole di due terzi dei Soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati nel Consiglio, sempre che essi raggiungano almeno la metà dei Soci con diritto di voto.
TITOLO VII° - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 48 – Scioglimento dell’Associazione
1. L’Associazione si scioglierà nei casi previsti dalla legislazione vigente, per sentenza giudiziaria e quando lo stabilisce il Consiglio, convocato e riunito per questo fine.
2. La proposta di scioglimento dovrà ottenere il voto favorevole dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati nel Consiglio, sempre che essi raggiungano almeno la metà dei Soci con diritto di voto.
Articolo 49 – Liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio, riunito a tale scopo, nominerà una Commissione Liquidatrice, composta da tre rappresentanti dei Soci, che si occuperanno dei fondi e del patrimonio esistente.
Articolo 50 – Destino del Patrimonio rimanente
Una volta liquidati tutti i debiti, la Commissione Liquidatrice farà dono dell’eventuale patrimonio rimanente ad una entità benefica della località ove ha domicilio sociale l’Associazione.
DISPOSIZIONE ADDIZIONALE
Prima Come riconoscimento delle attività di ideazione, sviluppo e promozione del progetto che ha dato vita alla Rete 2001, svolte dal Centro Internazionale Città d’Acqua di Venezia, a tale organizzazione viene concesso il titolo di ‘Socio Ordinario Permanente’ e, in quanto tale, essa viene permanentemente esonerata dall’obbligo del versamento della quota sociale, mantenendo tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari. |